Diritto famigliare e successorio

Indice sul diritto famigliare e successorio giapponese

Diritto di famiglia

Durante l’epoca Meiji venne assimilato il diritto europeo continentale, tuttavia in materia famigliare e successoria si era preferito attenersi alla tradizione. Il centro della famiglia era il koshu “capofamiglia” che amministrava il patrimonio famigliare e imponeva la sua volontà ai famigliari anche per quanto riguardava il matrimonio.

Fino all’occupazione americana esistevano particolari istituti come l’adozione del genero, in mancanza di figli maschi, volti a tutelare la continuità della casata. Le figlie infatti non avevano gli stessi diritti dei figli maschi.

Con l’occupazione americana e l’entrata in vigore della nuova costituzione venne introdotto il principio di uguaglianza fra i sessi per cui il diritto famigliare ha subito profonde modifiche divenendo molto simili a quello dei paesi occidentali. I coniugi quindi attualmente godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri inoltre in genere è prevista la comunione dei beni.

Divorzio

Fra i motivi per cui è possibile richiedere il divorzio in Giappone vi è l’infedeltà, l’abbandono, la morte presunta, la malattia mentale e in generale qualsiasi ragione renda impossibile proseguire la vita matrimoniale.

Prima di ottenere il divorzio è obbligatorio un tentativo di conciliazione presso i tribunali di famiglia e nella maggior dei casi la coppia giunge a un accordo senza sentenza.

In linea di massima i tribunali sono restii a concedere il divorzio nel caso non vi sia un accordo fra i coniugi.

Diritto successorio

Anche il diritto successorio è stato modificato per essere adeguato alla nuova costituzione: i figli e il coniugi sono i principali successori, in loro mancanza vengono presi in considerazione genitori e fratelli. Si può ricorrere al testamento ma solitamente ci si attiene alla regola generale.

Fra le peculiarità del diritto successorio giapponese vi è la distinzione fra figli naturali e legittimi, i primi hanno diritto a una quota di eredità pari solo alla metà di quella dei figli legittimi.

Un’altra particolarità è l’articolo 897 che prevede che la venerazione degli antenati e gli oggetti di culto passino al successore più adeguato secondo la tradizione.

Fonti e disclaimer

Quanto contenuto nella sezione dedicata al diritto è in gran parte preso dal libro Diritto dell'Asia Orientale, citato sotto, qui si è cercato di farne una sorta di sintesi tuttavia possono esserci numerosi errori dovuti alla mia totale incompetenza nel campo del diritto. Invito perciò chi volesse farsi un'idea corretta e approfondita sul tema a leggere il libro in questione.

L'angolo dell'approfondimento

Diritto dell’Asia Orientale
di Renzo Cavalieri, Giorgio Fabio Colombo, Laura Sempi e Marta Zimbardo – Libreria Editrice Ca’ Foscarina

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